Sez. 6, Sentenza n. 5447 del 12/12/2001 Cc. (dep. 11/02/2002) Rv. 220872 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Declaratoria di inammissibilita 'de planò adottata dopo la fissazione dell'udienza - Ammissibilità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
In tema di procedimento di riesame di misure cautelari reali, la fissazione dell'udienza di cui all'324, comma 6 cod.proc.pen., non implica un vaglio positivo dell'ammissibilità dell'istanza, con l'effetto che il provvedimento 'de planò con il quale, a norma dell'art. 127, comma 9, cod.proc.pen., va dichiarata l'inammissibilità dell'atto introduttivo, può essere adottato anche dopo la fissazione dell'udienza qualora i relativi presupposti legali vengono rilevati solo dopo tale momento e pur se a detta fissazione non abbia fatto seguito la spedizione dei rituali avvisi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)