Sez. 1, Sentenza n. 18957 del 23/02/2001 Cc. (dep. 26/04/2001) Rv. 218924 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Inammissibilità - Declaratoria "de plano" - Legittimità - Fondamento - Portata.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
L'inammissibilità dell'impugnazione "de libertate", prevista, in quanto tale, come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione, e cioè di quelle irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto al gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare, va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione - in virtù del richiamo contenuto negli artt. 309, comma 8 e 310, comma 2, cod. proc. pen., rispettivamente per il riesame e per l'appello - l'art. 127 dello stesso codice, il cui nono comma prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)