Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 12 luglio 1984, causa 227/83
Epigrafe
Nella causa 227/83,
Sophie Moussis, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Janine Biver, 2, rue Goethe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. Dimitrios Gouloussis, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento del rifiuto della Commissione di modificare il grado al quale la ricorrente è stata nominata in seguito ad un concorso,
LA CORTE (seconda sezione),
composta dai signori K. Bahlmann, presidente di sezione, P. Pescatore e O. Due, giudici,
avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: D. Louterman, amministratore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni ed i mezzi e argomenti delle parti si possono così riassumere:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti
paragrafo 1
La sig.ra Sophie Moussis, cittadina greca, nel marzo del 1961 conseguiva la laurea in scienze economiche e politiche presso l'università di Salonicco e, nel 1962, il Diplome des hautes études euro- péennes presso il Centre européen universitaire di Nancy.
paragrafo 2
Dopo un tirocinio presso la CECA, nel 1963 veniva assunta dal Centro di pianificazione e di ricerche economiche di Atene, presso il quale lavorava fino al giugno del 1968. Dal novembre del 1964 al maggio del 1965 essa seguiva un corso sulla pianificazione nazionale, conseguendo il diploma della Agence pour la coopération industrielle et économique di Parigi.
paragrafo 3
Dopo un tirocinio presso la Commissione delle Comunità europee nel 1967, veniva da questa assunta come perito dal 1968 al 1971..
paragrafo 4
Il 15 novembre 1971 la Moussis era nominata agente temporaneo, col grado A 7, presso la direzione generale dell'agricoltura. In esito al concorso COM/A/268, veniva nominata in prova, col grado A 7, il 1o agosto 1972, indi nominata in ruolo, con lo stesso grado, il 1o maggio 1973. Era promossa al grado A 6 il 1o agosto 1975.
paragrafo 5
In esito al concorso generale COM/A/337, riservato ai cittadini greci, con decisione 8 giugno e con effetto 1° giugno 1982 la Moussis veniva nominata amministratore principale presso la direzione generale dell'agricoltura, direzione «strutture agricole e foreste», divisione «azioni comuni generali e segreteria del Comitato permanente per le strutture agricole» (DG VI-F-2), con inquadramento al grado A 5, 3° scatto.
paragrafo 6
Ľ11 gennaio 1983, la Moussis, a norma dell'art. 90, n. 1, dello statuto, chiedeva al comitato per l'inquadramento il riesame del proprio inquadramento e l'attribuzione del grado A 4. La domanda, basata sulla decisione della Commissione relativa ai criteri da applicarsi per la nomina nel grado e l'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione, in data 6 giugno 1973 e distribuita al personale nel marzo 1981, veniva respinta con lettera del capo della divisione «carriere» della direzione generale del personale e dell'amministrazione 20 gennaio 1983, pervenuta alla Moussis il 20 febbraio seguente.
paragrafo 7
Contro questa decisione di rifiuto, il 25 marzo 1983 la Moussis proponeva reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto. Questo veniva respinto con decisione della Commissione 14 luglio 1983.
SENTENZA › In fatto › II — La fase scritta e le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il 6 ottobre 1983 la Moussis ha proposto il presente ricorso contro la decisione 14 luglio 1983 che aveva respinto il reclamo.
paragrafo 2
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 3
dichiarare ricevibile il ricorso;
accoglierlo e annullare la decisione con cui il reclamo è stato respinto, la quale conferma l'inquadramento nel grado A 5/3 in esito al concorso generale COM/A/337/81;
ordinare alla Commissione di procedere all'inquadramento corretto, nel grado, della ricorrente in esito al concorso di cui sopra, tenuto conto dei criteri indicati nella decisione della Commissione 6 giugno 1973;
condannare la Commissione a tutte le spese.
paragrafo 4
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 5
dichiarare irricevibile il ricorso e respingerlo;
condannare la ricorrente alle spese.
paragrafo 6
La fase scritta si è svolta ritualmente.
paragrafo 7
Con ordinanza del presidente della Corte 17 ottobre 1983, la causa è stata rimessa alla seconda sezione.
paragrafo 8
La Corte (seconda sezione), su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 9
Le parti sono state invitate ad esprimersi, all'udienza, su due questioni relative alla ricevibilità ed al merito della causa.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti nella fase scritta › A — Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.
paragrafo 2
a) A norma dell'art. 91, n. 2, dello statuto, il ricorso d'annullamento è ricevibile solo se all'autorità che ha il potere di nomina è stato previamente proposto un reclamo, a norma dell'art. 90, n. 2, contro l'atto lesivo; il reclamo dev'essere proposto entro tre mesi dal giorno della notifica della decisione impugnata al destinatario o dal giorno in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza. Orbene, nel presente caso l'atto lesivo per la ricorrente è l'atto di nomina 8 giugno 1982, di cui essa ha avuto conoscenza il 18 giugno successivo; essa non ha proposto reclamo contro tale atto entro il termine prescritto.
b) La ricorrente non può valersi del fatto che la Commissione non ha rilevato la scadenza del termine nella decisione 20 gennaio 1983, con cui ha respinto la domanda, o in quella 14 luglio 1983, con cui ha respinto il reclamo. Sul piano giuridico l'amministrazione, a norma dell'art. 90 dello statuto, non è tenuta a dichiarare irricevibile il reclamo; sul piano pratico, nell'interesse delle buone relazioni col personale essa ritiene suo dovere di dare ad ogni reclamo, anche tardivo, una risposta motivata nel merito.
paragrafo 3
Dato che i termini d'impugnazione sono d'ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne, la Commissione dichiara di rimettersi al prudente apprezzamento della Corte.
paragrafo 4
La ricorrente ribatte che il ricorso possiede tutti i requisiti della ricevibilità.
paragrafo 5
a) È prassi costante della Commissione l'esaminare in un primo tempo le doglianze del personale in via amichevole. Basandosi su questa prassi, la ricorrente era pienamente legittimata ad iniziare il procedimento d'impugnazione proponendo una domanda diretta alla revisione del suo grado, domanda per la quale l'art. 90, n. 1, dello statuto non stabilisce alcun termine.
b) La Commissione non ha eccepito l'irricevibilità né nel respingere la domanda, né nel respingere il reclamo; essa ha con ciò convalidato il procedimento seguito dalla ricorrente e ammesso la prassi interna di impugnazione che essa stessa ha del resto raccomandato.
c) Dato che l'irricevibilità può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, va detto che nel presente caso sussistono i presupposti a norma degli artt. 90 e 91 dello statuto della ricevibilità del ricorso di un dipendente. È incontestabile l'interesse della ricorrente a chiedere la modifica del proprio inquadramento. Tutti i termini, in particolare quello di tre mesi a partire dalla notifica del rigetto del reclamo, termine contemplato dall'art. 91, n. 3, sono stati osservati. È stata previamente esaurita la procedura del reclamo. L'atto lesivo, contro il quale il ricorso è diretto, consiste nella decisione della Commissione 8 giugno 1982, con cui è stato attribuito alla ricorrente il grado A 5, 3° scatto, decisione confermata dal provvedimento 14 luglio 1983 che ha respinto il reclamo; in proposito non vi. è del resto alcun contrasto fra le parti.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti nella fase scritta › Β — Nel viento
paragrafo 1
La ricorrente deduce cinque mezzi, relativi alla trasgressione di varie disposizioni dello statuto ed all'inosservanza di determinati principi generali del diritto.
paragrafo 2
La Commissione ribatte che tutti i mezzi sono infondati.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti nella fase scritta › Β — Nel viento › — Il mezzo relativo alla trasgressione degli artt. 29, 30, 31 e 32 dello statuto
paragrafo 1
La ricorrente ricorda che il termine «assunzione», che si trova nel capitolo 1 del titolo III dello statuto, riguardante la carriera del dipendente, ha due significati.
paragrafo 2
In determinati casi riguarda esclusivamente la prima nomina, all'entrata in servizio del dipendente presso una delle istituzioni della Comunità; gli artt. 27 e 28, ad esempio, stabiliscono i principi e le modalità obiettive da osservarsi al momento dell'assunzione; gli artt. 33 e 34 contemplano l'obbligo della visita medica e del periodo di prova. Tutto ciò non riguarda l'ulteriore svolgimento della carriera.
paragrafo 3
L'oggetto degli artt. 29, 30, 31 e 32 è del tutto diverso: essi riguardano, in generale, il modo per coprire i posti vacanti ed i criteri d'inquadramento.
paragrafo 4
La Corte ha adottato un'accezione ampia della nozione di assunzione, riferendola all'accesso a qualsiasi posto vacante; basandosi su questa interpretazione ampia della nozione di assunzione, essa ha ritenuto possibile il consentire a dipendenti già in servizio di partecipare ai concorsi generali.
paragrafo 5
I procedimenti di assunzione sono talvolta riservati ai dipendenti in servizio (art. 29, n. 1, lettere a), b) e e)), talvolta aperti ai candidati esterni ed ai dipendenti già in servizio (concorsi generali, art. 29, n. 1, ultima parte). In quest' ultimo caso i criteri d'inquadramento stabiliti dagli artt. 31 e 32 dello statuto valgono indistintamente per entrambe le categorie di candidati.
paragrafo 6
La decisione della Commissione 6 giugno 1973, relativa ai criteri da applicarsi per la nomina nel grado e per l'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione, dev'essere visto nella stessa prospettiva: essa vale soprattutto per l'inquadramento dei dipendenti al momento della prima assunzione, ma non esclude che i criteri che essa contempla siano usati nei confronti dei candidati interni, vincitori di un concorso generale. Secondo il suo ultimo considerando, questa decisione mira a garantire ai dipendenti appartenenti alla stessa categoria o allo stesso ruolo la parità in fatto di assunzione e di svolgimento della carriera.
paragrafo 7
A torto la Commissione riferisce gli artt. 31 e 32 unicamente all'art. 27 dello statuto, onde limitarne l'applicazione alla prima assunzione del dipendente, mentre dette disposizioni si devono riferire all'art. 29. Esse si limitano a precisare i criteri d'inquadramento in esito ad un concorso generale aperto, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato III dello statuto, ai candidati tanto esterni quanto interni. Queste due categorie di candidati debbono essere trattati nello stesso modo sia durante il concorso, sia per l'inquadramento dei vincitori, in relazione all'esperienza professionale ed alla preparazione specifica.
paragrafo 8
Dato che gli artt. 29, 30, 31 e 32 fanno parte di un tutto unico, il fatto che la decisione di nomina della ricorrente si basi sugli artt. 29 e 30 implica l'obbligo di applicare gli artt. 31 e 32 e la decisione del 1973 per determinare il grado e lo scatto nuovi. Tenuto conto della sua esperienza professionale e della sua preparazione specifica, la ricorrente ha diritto ad essere inquadrata nel grado A 4.
paragrafo 9
La Commissione ribatte che la nomina della ricorrente al grado A 5 non costituisce assunzione ai sensi dell'art. 27. Dal 15 novembre 1971 la ricorrente ha con la Commissione un rapporto giuridico, in un primo tempo contrattuale, indi statutario; l'ulteriore modifica di questo rapporto, in particolare un miglioramento della sua posizione amministrativa, non può essere considerata un'assunzione. Gli artt. 31 e 32 si applicano una sola volta nella carriera del dipendente.
paragrafo 10
La distinzione fatta dalla ricorrente tra due tipi di assunzione è arbitraria. La lettera dell'art. 32, 1o comma, è molto chiara: l'inquadramento avviene solo al momento dell'assunzione e vi è una sola assunzione per ciascun dipendente. Va fatta una distinzione, non già fra due nozioni di assunzione, bensì fra assunzione e nomina; l'assunzione ha luogo una sola volta nella carriera, mentre la nomina può avvenire più volte, ad esempio in seguito ā promozione. L'inquadramento del dipendente viene effettuato solo al momento dell'assunzione, non già dopo ciascuna nomina.
paragrafo 11
La ricorrente non può trarre argomento dall'ultimo considerando della decisione del 1973; il fattore decisivo è il testo stesso della decisione: orbene, l'art. 1, che delimita il campo d'applicazione della decisione, si riferisce a «qualsiasi candidato scelto dipendente in prova», il che dimostra- chiaramente che la decisione si applica solo al momento della «prima» assunzione, non già in occasione di ciascuna nomina quando il dipendente non deve effettuare un nuovo periodo di prova.
paragrafo 12
La decisione di nomina della ricorrente si riferisce all'art. 29 solo per quanto riguarda la copertura dei posti vacanti e all'art. 30 con riguardo al procedimento di concorso.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti nella fase scritta › Β — Nel viento › — Il mezzo relativo alla trasgressione della decisione della Commissione 6 giugno 1973
paragrafo 1
La ricorrente assume che la decisione della Commissione 6 giugno 1973 andava applicata nei suoi confronti; in particolare si sarebbe dovuto tener conto della sua esperienza professionale la quale le avrebbe consentito, in forza degli artt. 2 e 3 della decisione, di ottenere il grado A 4. Essa possiede senza dubbio i requisiti di anzianità e di esperienza contemplati da dette disposizioni.
paragrafo 2
L'argomento di cui si vale la Commissione per negarle i vantaggi della decisione, cioè che al momento dell'assunzione essa non era inquadrata nel grado A 5, non è pertinente: non si vede come la decisione della Commissione, entrata in vigore il 1° luglio 1973, avrebbe potuto applicarsi alla ricorrente, nominata in prova il 1° agosto 1972 e in ruolo il 1° maggio 1973.
paragrafo 3
La Commissione ricorda che la decisione 6 giugno 1973 riguarda unicamente l'inquadramento al momento dell'assunzione; essa non si applica quindi alla nomina della ricorrente al grado A 5.
paragrafo 4
D'altro canto, in caso di eventuale applicazione dell'art. 32 dello statuto nei confronti della ricorrente, la valutazione dell'esperienza professionale non sarebbe di competenza della Corte, ma dell'autorità che ha il potere di nomina.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti nella fase scritta › Β — Nel viento › — Il mezzo relativo alla trasgressione degli artt. 45 e 46 dello statuto
paragrafo 1
La ricorrente deduce di non aver fruito di una promozione, ma di aver costituito oggetto, ad opera della decisione di nomina 8 giugno 1982, di un inquadramento, in esito ad un concorso generale cui aveva partecipato.
paragrafo 2
La promozione, disciplinata dall'art. 45, n. 1, dello statuto, viene effettuata a scelta fra i dipendenti che abbiano una certa anzianità di grado, previo scrutinio comparativo dei loro meriti e delle note caratteristiche. Orbene, nel nostro caso l'inquadramento è stato effettuato in seguito ad un concorso generale. Il procedimento di promozione costituisce, a norma dell'art. 29, n. 1, un procedimento interno preferenziale e che precede obbligatoriamente il concorso generale. La Commissione non può applicare al vincitore interno di un concorso generale i criteri d'inquadramento propri di detto procedimento interno, che normalmente è già stato preso in considerazione. Secondo la giurisprudenza della Corte, l'avviso di posto vacante, se non si vuole che divenga un atto lesivo, non può escludere la candidatura dei dipendenti tramutabili o promuovibili.
paragrafo 3
Se, per motivi d'interesse generale, si procede d'ufficio al concorso generale, senza passare per gli stadi dei procedimenti interni previ, non si può a fortiori ritenere che i vincitori interni vadano inquadrati come se si trattasse di una promozione. Rinunziando volontariamente al procedimento di promozione, l'autorità che ha il potere di nomina, non può, in tal caso, rifarsi «per analogia» ai criteri indicati dagli artt. 45 e 46.
paragrafo 4
Il carattere particolare del concorso generale cui la ricorrente ha partecipato, concorso riservato ai cittadini greci ed avente lo scopo principale, nell'interesse dell'equilibrio geografico, in seguito all'ampliamento della Comunità, di consentire l'accesso di greci a determinati posti, costituisce un motivo ulteriore per ritenere che la ricorrente non può essere equiparata ad un candidato promosso.
paragrafo 5
La Corte ha sempre avuto cura di distinguere i procedimenti interni di assunzione dal procedimento esterno costituito dal concorso generale. Ammettere che per questi due metodi di assunzione valgano gli stessi criteri d'inquadramento quando il vincitore del concorso generale è un candidato interno causerebbe una deplorevole confusione fra i due procedimenti.
paragrafo 6
La Commissione ribatte che la nomina della ricorrente al grado A 5, in seguito ad un concorso generale, costituisce una promozione ai sensi degli artt. 45 e 46 dello statuto.
paragrafo 7
A norma dell'art. 45, la promozione consiste nel nominare il dipendente al grado superiore della categoria alla quale appartiene. Non si può escludere che la promozione venga attribuita in seguito ad un concorso generale, il che costituisce un merito ai sensi dell'art. 45, n. 1, 1° comma, secondo inciso.
paragrafo 8
La differenza tra la promozione nel senso stretto dell'art. 45, n. 1, e la promozione in esito ad un concorso è più che altro formale. Anche in caso di concorso, la scelta viene effettuata previo scrutinio per merito comparativo dei candidati; è logico applicare per analogia al concorso generale gli artt. 45 et 46 dello statuto. Il fatto che il procedimento di promozione sia una fase che precede obbligatoriamente il concorso generale non vi osta, data la grande analogia fra le due ipotesi.
paragrafo 9
L'attribuire particolare importanza al fatto che il concorso generale cui la ricorrente ha partecipato fosse riservato ai cittadini greci esula dalle considerazioni propriamente giuridiche.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti nella fase scritta › Β — Nel viento › — Il mezzo relativo alla trasgressione del principio di non discriminazione
paragrafo 1
Secondo la ricorrente, tanto la statuto quanto la giurisprudenza della Corte esigono l'osservanza del principiò di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso ai posti vacanti; la Corte ha insistito in particolare sul principio della parità di tutti i candidati di un concorso.
paragrafo 2
Nell'ipotesi del concorso generale, tutti i candidati, esterni o interni, devono essere trattati nello stesso modo, sia per quanto riguarda il concorso propriamente detto, sia a proposito dell'inquadramento. Nel nostro caso dei candidati esterni, che avevano un'esperienza professionale inferiore o pari a quella della ricorrente, sono stati inquadrati nel grado A 4.
paragrafo 3
Non si può paragonare la situazione della ricorrente a quella dei dipendenti di categoria A assunti contemporaneamente a lei, dato che la carriera di ciascuno di questi dipendenti è incontrollabile.
paragrafo 4
Il principio di non discriminazione dev'essere valutato rispetto ai candidati del concorso generale. Nulla vietava agli altri dipendenti interessati di presentare la candidatura per tale concorso e di trovarsi quindi in una situazione equivalente rispetto ai candidati esterni e agli altri candidati interni.
paragrafo 5
La promozione presuppone la stesura di rapporti sulla competenza, il rendimento e il comportamento in servizio dei dipendenti promuovibili, come elementi dello scrutinio per merito comparativo. Il concorso invece consiste nella scelta dei candidati ritenuti più idonei da parte di una commissione indipendente, previa valutazione delle rispettive capacità e/o confronto tra i loro titoli e diplomi. Si tratta quindi di due tipi di assunzione del tutto diversi e non si può paragonare la situazione di persone promuovibili a quella di candidati in un concorso. L'osservanza del principio di non discriminazione è dovuta nei confronti di coloro che partecipano all'uno o all'altro di questi tipi di nomina. Secondo la Corte, si ha trasgressione di questo principio quando sono trattati nello stesso modo situazioni diverse o diversamente situazioni identiche.
paragrafo 6
Sarebbe stato impossibile accedere al posto messo a concorso generale mediante promozione. La ricorrente quindi, per quanto riguarda i criteri d'inquadramento, dev'essere trattata nello stesso modo dei candidati esterni. Il Consiglio di Stato del Belgio ha affermato chiaramente che la scelta del procedimento di assunzione costituisce un criterio obiettivo. Non si possono quindi confondere i vari procedimenti né applicare ai vincitori di un concorso esterno i criteri d'inquadramento propri del procedimento interno di promozione.
paragrafo 7
Il fatto che, come la Commissione sostiene, lo statuto non tratti nello stesso modo i dipendenti e coloro che provengono dall'esterno, quando si tratta di coprire i posti vacanti, ha lo scopo di dare la precedenza ai candidati interni. Orbene, il ragionamento della Commissione si risolve nello sfavorire la ricorrente rispetto ai candidati esterni, per quanto riguarda l'inquadramento.
paragrafo 8
Stando alla sua motivazione, la decisione del 1973 mira a garantire la parità nell'assunzione e nello svolgimento della carriera. Per evitare una cesura, per quanto riguarda lo svolgimento della carriera, tutti i candidati interni che partecipino ad un concorso generale devono essere trattati nello stesso modo. Ciò non significa che coloro i quali, vuoi per inerzia, vuoi perché non possiedono i requisiti per l'ammissione, non hanno partecipato al concorso generale, debbano essere presi in considerazione per il reinquadramento al quale i vincitori interni hanno diritto.
paragrafo 9
Secondo la Commissione, il principio di non discriminazione dev'essere valutato rispetto ai dipendenti di categoria A entrati in servizio contemporaneamente alla ricorrente, non già rispetto ai candidati esterni che hanno partecipato al concorso. Il principio di non discriminazione prescrive di trattare nello stesso modo situazioni identiche. Orbene, al momento della partecipazione al concorso, la situazione della ricorrente era identica a quella dei dipendenti entrati in servizio contemporaneamente a lei, non già a quella dei candidati esterni.
paragrafo 10
Lo statuto non tratta nello stesso modo i candidati esterni ed i dipendenti, quando si tratta di coprire i posti vacanti. L'esaurimento dei procedimenti di nomina interni costituisce il presupposto del ricorso al concorso generale. Il bando del concorso generale può contemplare, a favore dei dipendenti, la proroga del limite d'età. Il principio di uguaglianza fra i candidati partecipanti allo stesso concorso impone che sostengano le stesse prove d'esame. La questione dell'inquadramento è diversa, dato che non riguarda più i candidati, bensì i vincitori. La ricorrente, vincitrice del concorso, non ha cessato per questo di essere dipendente e la sua nomina al grado superiore non può essere considerata se non una promozione in senso ampio.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti nella fase scritta › Β — Nel viento › — Il mezzo relativo alla trasgressione del principio dell'applicazione della disposizione più favorevole
paragrafo 1
La ricorrente deduce che, in caso di dubbio fra l'applicazione degli artt. 45 e 46 ovvero della decisione del 1973, si deve dare la preferenza alla disposizione per lei più favorevole.
paragrafo 2
Anche se la Commissione avesse sempre applicato gli artt. 45 e 46 dello statuto all'inquadramento dei vincitori interni di un concorso generale, si dovrebbe tener conto delle particolari caratteristiche del concorso di cui trattasi, non preceduto dall'esaurimento previo dei procedimenti interni e riservato ai cittadini greci.. In una situazione del genere, si sarebbero dovuti applicare, in modo non discriminatorio, gli artt. 2 e 3 della decisione del 1973, che devono prevalere, in caso di dubbio, sugli artt. 45 e 46 dello statuto.
paragrafo 3
La Commissione ricorda la propria costante prassi consistente nell'applicare, nell'ipotesi in esame, gli artt. 45 e 46 dello statuto; questa prassi non è stata mai contestata in passato, quanto meno dinanzi alla Corte.
paragrafo 4
Il fatto che il concorso fosse riservato ai cittadini greci non costituisce una particolarità giuridica, atta a giustificare una deroga a detta prassi.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale
paragrafo 1
La ricorrente, con l'avv. François Motulsky, del foro di Bruxelles, e la Commissione, rappresentata dal sig. Gouloussis, hanno svolto difese orali ed hanno risposto alle domande rivolte loro dalla Corte all'udienza del 17 maggio 1984.
paragrafo 2
La ricorrente ha rilevato che, essendosi informata sul procedimento da seguire presso determinati dipendenti dell'ufficio legale della Commissione, le era stato indicato che era prassi costante, onde consentire agli interessati di far valere, nel modo più ampio possibile, i loro argomenti in caso di controversia sull'inquadramento, di accettare l'avvio di un procedimento contenzioso mediante una domanda, anziché aprirlo immediatamente con un reclamo. Queste informazioni sono confermate dall'atteggiamento stesso della Commissione la quale, in nessun momento del procedimento ha eccepito l'irricevibilità della domanda o del reclamo.
paragrafo 3
Va detto che un nuovo termine di 3 mesi ha avuto inizio con la pubblicazione della nuova decisione della Commissione, in data 21 ottobre 1983, che ha annullato e sostituito la decisione 6 giugno 1973.
paragrafo 4
La domanda e il reclamo si completano a vicenda, dato che il procedimento amministrativo previo al ricorso giurisdizionale tende ad un unico scopo.
paragrafo 5
È dubbio che la decisione 8 giugno 1982 abbia la natura di atto lesivo, perlomeno per quanto riguarda l'inquadramento della ricorrente: scopo essenziale di questa decisione era quello di informare la ricorrente della nomina ad un posto in seguito all'esito favorevole di un concorso esterno; l'inquadramento aveva carattere solo accessorio. In ogni caso, la decisione impugnata non contiene alcuna motivazione per quanto riguarda l'inquadramento.
paragrafo 6
Nel merito, la ricorrente ha insistito sul fatto di aver ottenuto il posto al quale è stata nominata dopo aver partecipato ad un concorso esterno. Benché fosse già in servizio, essa si trovava, per analogia, nella stessa situazione, quanto meno per quel che riguarda l'inquadramento, dei candidati esterni del concorso.
paragrafo 7
L'invalidità del criterio d'inquadramento usato dalla Commissione si desume dal fatto che, se la ricorrente fosse stata inquadrata in A 7 prima del concorso, detto criterio non le avrebbe consentito di ottenere uno dei posti, della carriera A 5/A 4, per i quali il concorso era stato bandito; del resto, esso determina una discriminazione rispetto ai candidati esterni.
paragrafo 8
La decisione della Commissione 6 giugno 1973, nella motivazione, riguarda tanto l'assunzione in senso stretto quanto lo svolgimento della carriera e stabilisce dei criteri obiettivi per entrambi i casi; la ricorrente chiede di fruire, non già dell'art. 1, bensì dell'art. 3 di detta decisione.
paragrafo 9
La Commissione ha ricordato che la ricevibilità del ricorso è una questione di ordine pubblico, sottratta alla volontà delle parti. Nel nostro caso l'irricevibilità del ricorso deriva dall'inosservanza del termine contemplato dall'art. 91 dello statuto per quanto riguarda la decisione di nomina della ricorrente al grado A 5, decisione che costituisce l'atto che reca pregiudizio.
paragrafo 10
Quanto al merito, va detto che l'assunzione ha luogo una sola volta nella carriera del dipendente e che si deve distinguere l'assunzione dalla nomina.
paragrafo 11
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 21 giugno 1984.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 ottobre 1983, la sig.ra Sophie Moussis, dipendente di grado A 5 della Commissione delle Comunità europee, con la qualifica di amministratore principale presso la direzione generale «agricoltura», ha chiesto l'annullamento della decisione 14 luglio 1983 con cui la Commissione si è rifiutata di inquidrarla nel grado A 4.
punto 2
Dal fascicolo si desume che la ricorrente, dal 1968, svolgeva attività di perito presso la Commissione e veniva assunta come agente temporaneo di grado A 7 con provvedimento 15 novembre 1971. Terminato il periodo di prova, il 1° maggio 1973 veniva nominata in ruolo con lo stesso grado. Il 1° gennaio 1975 era promossa al grado A 6. Nel 1981 vinceva il concorso generale COM/A/337, riguardante la carriera A 5/A 4, e, con provvedimento 8 giugno 1982, veniva nominata amministratore principale al grado A 5.
punto 3
Quest'ultima decisione non è stata impugnata dalla Moussis. Cionondimeno, l'11 gennaio 1983 essa chiedeva al «comitato per l'inquadramento» di essere reinquadrata nel grado A 4, a norma dell'art. 3 della decisione 6 giugno 1973, relativa ai criteri da applicarsi alla nomina nel grado ed all'inquadramento nello scatto all'atto dell'assunzione.
punto 4
Con nota 20 gennaio 1983, il capo della divisione «carriere» della direzione generale del personale e dell'amministrazione informava la ricorrente del fatto che la decisione 6 giugno 1973 aveva «lo scopo di disciplinare le possibilità di inquadramento offerte all'atto dell'assunzione dagli artt. 31 e 32 dello statuto», attirando la sua attenzione sul fatto che, tenuto conto del suo status di dipendente di ruolo prima della nomina, l'inquadramento in un nuovo grado era stato calcolato ai sensi dell'art. 46 dello statuto, relativo alle promozioni. Nella stessa nota si osservava che l'interessata era stata nominata direttamente al grado A 5 senza dover sottostare all'obbligo del periodo di prova.
punto 5
Il 25 marzo 1983 la Moussis proponeva reclamo a norma dell'art. 20 dello statuto. Essa deduceva che, avendo vinto un concorso «esterno», la sua nomina andava considerata come un'assunzione; di conseguenza, essa aveva il diritto di fruire della decisione 6 giugno 1973, il cui art. 3 consente di tener conto dell'esperienza professionale. Essendo in possesso di un'esperienza specifica superiore ai 12 anni — di cui 1 anno, 9 mesi e 7 giorni di attività nel proprio paese d'origine e 10 anni 7 mesi e 16 giorni d'attività presso la DG «agricoltura» — essa aveva il diritto di ottenere direttamente il grado A 4.
punto 6
Il reclamo veniva respinto con decisione della Commissione 14 luglio 1983. In questo provvedimento la Commissione rilevava ancora una volta che la ricorrente era stata nominata a norma dell'art. 46 dello statuto e che la nomina non poteva quindi essere considerata una «assunzione» ai sensi della decisione 6 giugno 1973.
punto 7
La ricorrente chiede alla Corte :
a) di annullare la decisione che ha respinto il reclamo nella parte in cui conferma l'inquadramento nel grado A 5 e
b) di ordinare alla Commissione di procedere al corretto inquadramento nel grado, in conformità ai criteri della decisione 6 giugno 1973.
punto 8
La Commissione eccepisce in primo luogo l'irricevibilità del ricorso. L'atto lesivo per la ricorrente sarebbe l'atto di nomina, in data 8 giugno 1982, che non è stato impugnato entro il termine. La decisione della Commissione relativa ad un reclamo tardivo non farebbe decorrere un nuovo termine di impugnazione. La politica della Commissione in questo campo consisterebbe nel-l'esaminare i reclami dei dipendenti, anche tardivi, e di rispondervi motivando nel merito, nell'interesse dei buoni rapporti col personale. Tuttavia, detta risposta non costituirebbe un provvedimento impugnabile.
punto 9
La ricorrente ribatte di essersi valsa del diritto attribuito a tutti i dipendenti dall'art. 90, n. 1, dello statuto il quale stabilisce che «qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'autorità che ha il potere di nomina una domanda che la inviti a prendere al suo riguardo una decisione». Nel presente caso, la domanda avrebbe riguardato la modifica del grado che le era stato attribuito dalla decisione di nomina 8 giugno 1982, adottata in esito al concorso generale COM/A/337. Il ricorso sarebbe diretto contro il rigetto, da parte della Commissione, di detta domanda, restando inteso che tale rigetto confermava la decisione 8 giugno 1982 con cui era stata inquadrata nel quadro A 5.
punto 10
La ricorrente fa inoltre carico alla Commissione di aver sollevato per la prima volta l'eccezione d'irricevibilità nel controricorso e di non aver rilevato, durante il procedimento amministrativo, un eventuale vizio del suo modo di procedere.
punto 11
L'atto che reca pregiudizio, ai sensi dell'art. 91, n. 1, dello statuto, il quale definisce la competenza della Corte in fatto di ricorsi dei dipendenti, è costituito nel presente caso dalla decisione della Commissione 8 giugno 1982, recante nomina della ricorrente al grado A 5. È assodato che questo atto non è stato impugnato entro il termine.
punto 12
La «domanda» al comitato per l'inquadramento, domanda formulata dalla ricorrente I'll gennaio 1983, non aveva quindi altro scopo che rimettere in discussione un provvedimento amministrativo non ulteriormente impugnabile a causa del decorso del termine. Orbene, è inammissibile che un dipendente possa rimettere in discussione, valendosi in questo modo del diritto attribuito dall'art. 90, n. 1, dello statuto, i termini per il reclamo e per il ricorso stabiliti dagli artt. 90 e 91. Questi termini sono di ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne, dato che essi sono stati istituiti per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche (si vedano le sentenze 12. 12. 1967, 4/67, Collignon in Müller, Race. pag. 429; 7. 7. 1971, 79/70, Müllers, Race. pag. 689; 5. 6. 1980, 108/79, Belfiore, Race. pag. 1769, 19. 2. 1981, 122 e 123/79, Schiavo, Race. pag. 473).
punto 13
Il fatto che la Commissione, per motivi inerenti alla politica seguita nei confronti del personale, entri nel merito di una domanda benché questa sia irricevibile non può far derogare al sistema di termini tassativamente contemplati dagli artt. 90 e 91 dello statuto né far risorgere un diritto d'impugnazione definitivamente perento.
punto 14
Ne consegue che il ricorso è irricevibile.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 15
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause dei dipendenti, le spese sostenute dall'istituzione restano a carico di queste, salvo restando l'art. 69, § 3, 2° comma, relativo alle spese che la Corte ritenga superflue o defatigatorie.
punto 16
La Corte ritiene che la ricorrente non deve fruire dell'art. 70. Da quanto precede si desume infatti che essa, mediante una domanda manifestamente irricevibile alla luce del sistema di reclami e di ricorsi di cui agli artt. 90 e 91 dello statuto, ha provocato una lite superflua ed onerosa per l'amministrazione della Commissione.
punto 17
La ricorrente va quindi condannata a tutte le spese di causa.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (seconda sezione)
dichiara e statuisce:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La ricorrente è condannata alle spese.
Firme
Bahlmann
Pescatore
Due
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 12 luglio 1983.
Per il cancelliere
H. A. Rühl
amministratore principale
Il presidente della seconda sezione
K. Bahlmann