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Sez. 1, Sentenza n. 89 del 05/01/1966 (Rv. 320177 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE SECONDO BUONA FEDE - VENDITA IMMOBILIARE - DOVERE DEL VENDITORE DI CONSENTIRE LA RETTIFICA DI DATI CATASTALI ERRATI.*
Stato
decisa il 1966-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320177-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE SECONDO BUONA FEDE - VENDITA IMMOBILIARE - DOVERE DEL VENDITORE DI CONSENTIRE LA RETTIFICA DI DATI CATASTALI ERRATI.*

La buona fede, intesa in senso etico, come requisito della condotta, costituisce uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni e Forma oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, che viene violato non solo nel caso in cui una delle parti abbia agito con il proposito doloso di recare pregiudizio all'altra, ma anche se il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, improntato alla schiettezza alla diligente correttezza ed al senso di solidarieta sociale, che integrano, appunto, il contenuto della buona fede. Nella specie e stato ritenuto contrario all'esigenza della buona fede il rifiuto opposto dal venditore di un immobile a prestare il proprio consenso onde procedere alla rettifica dell'atto pubblico di vendita, per rimuovere un errore relativo ai dati catastali dell'immobile venduto, errore riconosciuto dallo stesso venditore. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)