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Sez. 1, Sentenza n. 1460 del 21/05/1973 (Rv. 364192 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE - DOVERE GIURIDICO DEI CONTRAENTI - VIOLAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364192-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE - DOVERE GIURIDICO DEI CONTRAENTI - VIOLAZIONE - CONDIZIONI.*

La buona fede, intesa in senso etico, come requisito della condotta, costituisce uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni, e Forma oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, che viene violato non solo nel caso in cui una delle parti abbia agito con il proposito doloso di recare pregiudizio all'altra, ma anche se il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, improntato alla schiettezza, alla diligente correttezza ed al senso di solidarieta sociale che integrano, appunto, il contenuto della buona fede. (Conf 89/66, mass n 320177).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)