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Sez. 1, Ordinanza n. 13904 del 20/05/2024 (Rv. 671337-01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Eccezione di prescrizione - Proposizione in primo grado - Mancata formale reiterazione nelle conclusioni dell'atto di costituzione in appello - Irrilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671337-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE

La mancata riproposizione, nelle conclusioni formalmente rassegnate nell'atto di costituzione in appello, dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, non ne comporta la tacita rinuncia, ove, in base al tenore complessivo dell'atto, la pronuncia richiesta presupponga necessariamente l'esame dell'eccezione predetta, poiché essa ha natura di eccezione di merito con funzione estintiva della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, non ritenendo sussistente il vizio di extrapetizione in ordine all'eccezione di prescrizione, sollevata in primo grado e non reiterata nelle conclusioni della comparsa di costituzione in appello, poiché pienamente coerente con la richiesta di rigetto della domanda).

Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)