Sez. L, Sentenza n. 2001 del 24/02/1988 (Rv. 457873 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO - COMPENSO RELATIVO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE UTILE AL CALCOLO DELLE COMPETENZE INDIRETTE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL PER GLI AUTOFERROTRANVIERI DEL 1976 IN RELAZIONE AL CALCOLO DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE E DEL TRATTAMENTO PER FERIE E RIPOSI INFRASETTIMANALI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO - COMPENSO RELATIVO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE UTILE AL CALCOLO DELLE COMPETENZE INDIRETTE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL PER GLI AUTOFERROTRANVIERI DEL 1976 IN RELAZIONE AL CALCOLO DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE E DEL TRATTAMENTO PER FERIE E RIPOSI INFRASETTIMANALI.*
La circostanza che il lavoro straordinario sia prestato in modo fisso e continuativo non trasforma di per sè la prestazione lavorativa, resa oltre l'orario normale contrattualmente stabilito, in prestazione ordinaria, ed il relativo compenso in retribuzione normale o ordinaria computabile ai fini delle competenze indirette a questa correlate, salvo che tale computabilità sia prevista dalla disciplina del rapporto o che risulti l'avvenuta modificazione del normale orario di lavoro nel senso dell'inclusione in esso della prestazione lavorativa superiore al limite già concordato ma inferiore a quello massimo legale. Pertanto, in Mancanza di ciò, il detto compenso per straordinario fisso non può essere incluso nella retribuzione normale che ai sensi della contrattazione collettiva (l'interpretazione della quale, ove di diritto comune, è riservata al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ.) debba essere presa a base della Determinazione di competenze indirette, difettando nell'ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva escluso, ai sensi del C.C.n.L., per gli autoferrotranvieri del 1976, la computabilità del compenso per lavoro straordinario di turno ai fini della Determinazione delle mensilità aggiuntive e del trattamento per ferie e riposi infrasettimanali). (V 7592/86, mass n 449617; (V 4715/86, mass n 447424; (V 481/85, mass n 438689).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)