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Sez. 3, Sentenza n. 370 del 15/01/1997 (Rv. 501777 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - SUPERFICIE CONVENZIONALE | Posto macchina nell'autorimessa condominiale - Rapporto pertinenziale con l'appartamento adibito ad uso abitativo - Presunzione relativa - Condizione - Regime locatario abitativo - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501777-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - SUPERFICIE CONVENZIONALE

In tema di locazione di immobili urbani, sussiste la presunzione di un rapporto pertinenziale, a norma dell'art. 817 cod. civ., tra l'appartamento destinato ad abitazione ed il posto macchina sito nell'autorimessa condominiale, qualora gli immobili appartengano al medesimo proprietario, siano ubicati nello stesso edificio, siano concessi in locazione - anche se con separati contratti - allo stesso conduttore, ed il posto macchina risulti destinato a soddisfare le esigenze della famiglia alloggiata nell'appartamento; ne consegue che il rapporto locativo del posto - macchina, il cui uso si attua in funzione di pertinenza dell'abitazione, va assoggettato allo stesso regime giuridico relativo alla locazione di tale secondo immobile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)