diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1931 del 25/02/1994 (Rv. 485459 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Equo canone - Determinazione - Superficie convenzionale | Posto macchina nell'autorimessa condominiale - Rapporto pertinenziale con l'appartamento adibito ad uso abitativo - Presunzione "iuris tantum" - Condizioni - Incidenza nel computo dell'equo canone.
Stato
decisa il 1994-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485459-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Equo canone - Determinazione - Superficie convenzionale

Nella locazione di immobili urbani sussiste la presunzione "iuris tantum" di un rapporto pertinenziale, a norma dell'art. 817 cod. civ., tra l'appartamento adibito ad uso abitativo ed il locale per posto- macchina sito nell'autorimessa condominiale, qualora gli immobili appartengano al medesimo proprietario, siano ubicati nel medesimo edificio e siano concessi in locazione, anche se con separati contratti, allo stesso conduttore ed il posto-macchina risulti destinato a soddisfare le esigenze abitative della famiglia alloggiata nell'appartamento. Ne deriva che i contratti di locazione concernenti i suddetti immobili restano assoggettati allo stesso regime giuridico, trovando applicazione, anche relativamente al posto- macchina, le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1978 n. 392 anche per il computo dell'equo canone, che secondo l'art. 13 legge citata deve tener conto, fra gli altri elementi, del 50 per cento della superficie delle autorimesse singole o del 20 per cento del posto-macchina in autorimesse di uso comune.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 13 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)