Sez. 2, Sentenza n. 5504 del 05/04/2012 (Rv. 621958 - 01)
BENI - FRUTTI - IN GENERE | Beni comuni - Utilizzazione esclusiva del comproprietario - Conseguenze - Obbligo di restituzione dei frutti civili - Criterio di liquidazione - Valore locativo del bene - Rilevanza.
BENI - FRUTTI - IN GENERE
I frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, cod. civ., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 714, Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 820 com. 3, Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)