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Sez. 6, Sentenza n. 7519 del 05/06/1998 Ud. (dep. 24/06/1998) Rv. 211265 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Potere di disporre d'ufficio la rinnovazione - Discrezionalità del giudice - Sussistenza - Condizioni - Controllo di tale potere nel giudizio di legittimità - Possibilità - Condizioni. - Fattispecie: in tema di commercio clandestino di sostanze stupefacenti.
Stato
decisa il 1998-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211265-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di appello, il giudice può - d'ufficio - disporre discrezionalmente la rinnovazione del dibattimento quando questa sia "assolutamente necessaria", ossia nel caso in cui si trovi nell'impossibilità di decidere allo stato degli atti. Tale discrezionalità, tuttavia, non è sottratta a controllo, ma è sindacabile, e, per verificare l'esattezza della decisione sul punto, occorre vagliare la motivazione, accertando se, all'interno del quadro probatorio emergente dalla decisione stessa, le argomentazioni adottate risultino mancanti o apodittiche ovvero risultino manifeste contraddizioni, lacune o aporie, o, al contrario, se il giudice di appello era nella oggettiva condizione di decidere allo stato degli atti, dimodoché la rinnovazione non si palesava affatto necessaria. (Nella specie la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva valutato come non necessaria la rinnovazione del dibattimento, ai fini delle indagini in ordine agli estremi dell'attenuante della speciale collaborazione prevista dall'art. 73, comma settimo, del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, perché il ricorrente non aveva proposto appello sulla mancata concessione di tale attenuante nel giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)