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Sez. 1, Sentenza n. 4804 del 20/09/1984 (Rv. 436719 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - PROVA - CON OGNI MEZZO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PROPOSTA NEL GIUDIZIO PRELIMINARE DI AMMISSIBILITÀ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436719-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - PROVA - CON OGNI MEZZO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PROPOSTA NEL GIUDIZIO PRELIMINARE DI AMMISSIBILITÀ - IRRILEVANZA.*

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, comma secondo, cod. civ., che consente la prova della paternità o della maternità naturale con ogni mezzo, in relazione all'art. 30, comma quarto, cost., secondo cui la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità, è priva di Rilevanza nel giudizio preliminare di ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità, che ha ad oggetto soltanto la delibazione sommaria dell'Azione stessa, mentre la valutazione sulla Rilevanza, consistenza e sussistenza delle prove rientra nella fase successiva di cognizione piena. (V 3826/83, mass n 428748; (V 3517/82, mass n 421495; (Conf 2600/83, mass n 427476).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)