Sez. L, Sentenza n. 9549 del 08/09/1999 (Rv. 529774 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD PROBATIONEM" | Rilevanza - Limiti - Contratto quale requisito di un distinto rapporto tra una delle parti e un terzo - Inapplicabilità del limite probatorio - Conseguenze in materia di rapporti tra sussistenza del contratto di lavoro "di volo" e iscrizione al Fondo di previdenza per il personale di volo.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD PROBATIONEM"
I limiti legali della prova di un contratto, per cui sia richiesta la forma scritta "ad probationem" operano esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche se lo stesso rilevi ai fini di un distinto rapporto tra una delle parti contraenti e un terzo. Deve quindi escludersi la rilevanza giuridica dell'eccezione sollevata dall'INPS, in riferimento all'art. 903 cod. nav., circa la mancata prova per iscritto di un contratto di volo - la cui concreta attuazione non sia contestata - costituente presupposto dell'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale di volo a norma dell'art. 4 della legge n. 859 del 1965.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725, Cod. Navig. art. 903, Legge 13/07/1965 num. 859 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)