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Sez. 2, Sentenza n. 3562 del 25/03/1995 (Rv. 491412 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" | Forma scritta "ad probationem" - Valore dell'oggetto - Limiti - Operatività- Presupposto.
Stato
decisa il 1995-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491412-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM"

I limiti legali alla prova di un contratto, per cui sia richiesta la forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando esso sia dedotto quale semplice fatto storico influente sulla decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)