Sez. L, Sentenza n. 4752 del 10/11/1989 (Rv. 464151 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - DOMANDA PRESSO LA GESTIONE DI ISCRIZIONE DEL LAVORATORE ALL'ATTO DELLA DOMANDA STESSA - DISPOSIZIONE EX PRIMO COMMA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 29 DEL 1979 - AMBITO DI APPLICAZIONE - PORTATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - DOMANDA PRESSO LA GESTIONE DI ISCRIZIONE DEL LAVORATORE ALL'ATTO DELLA DOMANDA STESSA - DISPOSIZIONE EX PRIMO COMMA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 29 DEL 1979 - AMBITO DI APPLICAZIONE - PORTATA.*
Nel caso in cui, ai sensi della prima delle due ipotesi previste dal primo comma dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia domandata presso la gestione in cui il lavoratore è iscritto all'atto della domanda stessa, la disposizione dell'art. 7, primo comma, della stessa legge non comporta l'applicabilità, ai fini della Determinazione del diritto e della misura della pensione unica, della disciplina in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa anche nella parte in cui tale disciplina (nella specie, art. 13 n. 4 dello statuto del fondo pensioni per il personale della cassa di risparmio di Torino approvato con d.P.R. 18 aprile 1973 n. 469) subordini il diritto alla pensione ad un determinato periodo d'iscrizione e di effettiva contribuzione alla gestione stessa, atteso che l'art. 2 della legge ha già unificato e parificato, ai fini sia del diritto alla pensione che della misura della medesima, i periodi assicurativi ammessi alla ricongiunzione, senza alcun riferimento - come è invece per la seconda ipotesi contemplata da questa stessa norma (domanda di ricongiunzione presentata a gestione nella quale il lavoratore possa far valere almeno otto anni di contribuzione) - ad un periodo minimo di effettiva anzianità contributiva presso la gestione accentratrice. (Conf 7713/86, mass n 449696).*
Riferimenti normativi: DPR 18/04/1973 num. 469 art. 13, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)