Sez. L, Sentenza n. 1726 del 08/03/1983 (Rv. 426577 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODI DI COMPORTO PREVISTO DA UNA DISPOSIZIONE COLLETTIVA - RIFERIMENTO AD UNA MALATTIA UNICA ED ININTERROTTA OPPURE AD UNA PLURALITÀ DI EVENTI MORBOSI - ACCERTAMENTO RELATIVO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODI DI COMPORTO PREVISTO DA UNA DISPOSIZIONE COLLETTIVA - RIFERIMENTO AD UNA MALATTIA UNICA ED ININTERROTTA OPPURE AD UNA PLURALITÀ DI EVENTI MORBOSI - ACCERTAMENTO RELATIVO - CRITERI.*
Il giudice del merito, nell'indagine volta a stabilire se il periodo di comporto previsto dalla disposizione collettiva (nella specie, art. 55 del C.C.n.L. del 25 settembre 1976 per i dipendenti da aziende commerciali) sia riferito soltanto ad una malattia unica ed ininterrotta oppure anche ad una pluralità di eventi morbosi, non può (accedendo alla prima ipotesi) prescindere dalla considerazione che la disciplina dettata dall'art. 2110 cod. civ. è ispirata al principio dell'equo contemperamento degli opposti interessi dei lavoratori e del datore di lavoro, sul quale pertanto non può essere trasferito senza alcun limite il rischio inerente alla malattia dei dipendenti, né può, in violazione dell'art. 1367 cod. civ., assegnare Rilevanza decisiva al dato letterale costituito dall'uso del termine "malattia" al singolare, senza verificare il significato di tale elemento - di per sè equivoco - in correlazione con la parte della clausola contrattuale relativa al collegamento del periodo di comporto con l'anno solare. (V 6747/82, mass n 423374; (V 4820/82, mass n 422812; (V 2072/80, mass n 405725).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)