Sez. 1, Sentenza n. 4801 del 24/05/1996 (Rv. 497762 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN BIANCO | Mancata indicazione del prenditore - Mero possessore del titolo - Legittimazione alla pretesa del credito - Prova dell'esistenza del rapporto - Necessità - Validità dell'assegno come promessa di pagamento - Prova dell'effettuazione della promessa a favore del mero possessore - Necessità.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN BIANCO
Il mero possessore di un assegno bancario che non risulti né prenditore né giratario dello stesso (nella specie, sul titolo mancava l'indicazione del beneficiario) non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l'assegno sia a lui pervenuto abusivamente. Nè l'assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti di colui a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve fornire la prova in ordine alla promessa di pagamento a suo favore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)