Sez. 6, Sentenza n. 20145 del 15/04/2010 Ud. (dep. 27/05/2010) Rv. 247387 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Attenuanti generiche - Attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203 del 1991 - Differenze - Necessaria concorrenza - Esclusione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991 non implica necessariamente, data la diversità dei relativi presupposti, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, le quali si fondano su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 31/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)