Sez. 5, Sentenza n. 7087 del 09/05/2003 (Rv. 562804 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Ritenute d'acconto subite dal contribuente - Termine di decadenza di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Ambito di applicabilità - Definizione - Disciplina di cui all'art. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Suo diverso ambito applicativo - Fattispecie.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
Il termine breve di decadenza previsto dall'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 per il rimborso dei versamenti indebiti effettuati dal contribuente si riferisce a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, riguardante errori tanto connessi ai versamenti quanto riferibili all' "an" e al "quantum" del tributo; mentre il termine ordinario di cui all'art. 37 del d.P.R. n. 602, cit., è applicabile solo alle ipotesi di ritenuta diretta operata dalle Amministrazioni nei confronti dei propri dipendenti e permette loro di attuare la compensazione fra il credito dell'Amministrazione medesima e il controcredito del dipendente (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto applicabile il termine di decadenza di cui all'art. 38 cit., e non invece quello di cui all'art. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973, ad una società che, non aveva inserito nella dichiarazione dei redditi alcune ritenute d'acconto subite).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)