Sez. 2 - , Sentenza n. 10255 del 29/11/2019 Ud. (dep. 16/03/2020) Rv. 278745 - 04
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE | Riproduzione fotografica di documentazione eseguita dalla polizia giudiziaria – Natura - Prova atipica - Utilizzabilità.
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE
La riproduzione fotografica del contenuto di biglietti rinvenuti nella disponibilità del soggetto sottoposto a perquisizione è qualificabile come prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di stupefacenti, in cui la Corte ha precisato che la documentazione era pienamente utilizzabile in assenza di alcun vizio o divieto probatorio nella modalità di esecuzione del controllo di polizia ed in considerazione del regolare deposito della stessa negli atti del pubblico ministero, con relativa "discovery", senza alcuna lesione del diritto di difesa degli imputati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 103 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)