Sez. 5, Sentenza n. 8944 del 04/06/2003 (Rv. 563907 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Produttori agricoli - Esercizio di più attività - Opzione per l'applicazione separata dell'imposta - Ammissibilità - Limiti - Cooperativa agricola - Separazione dell'attività di allevamento da quella di macellazione - vendita - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI
In tema di IVA, secondo la disciplina dell'art. 36, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, e dall'art. 15 del d.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897), anche ai soggetti che esercitano più attività nell'ambito della stessa impresa agricola spetta la facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta, con possibilità, quindi, ai sensi dell'art. 34 del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dall'art. 5 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313), di applicazione del regime speciale per i produttori agricoli ad una (o più) attività e di quello ordinario alle restanti. Nell'ambito di una stessa cooperativa agricola, tuttavia, non è possibile separare l'attività di allevamento da quella di macellazione/vendita: l'attività - intesa in senso economico e giuridico - di allevamento è, infatti, finalizzata per sua natura alla vendita degli animali (vivi o, previa trasformazione, morti), onde il "passaggio interno" non realizza il necessario equipollente di una "cessione" (art. 34 cit., quinto comma - poi divenuto settimo -, nel testo, applicabile "ratione temporis", sostituito dall'art. 9 del d.P.R. 31 marzo 1979, n. 94), e, d'altra parte, non può essere consentita la duplicazione della detrazione forfettizzata del tributo assolto sugli acquisti (ex art. 34 cit., primo comma) con quella conseguente alla fatturazione al settore macellazione, in virtù della opzione esercitata (ai sensi dell'art. 36 cit., terzo comma).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 36, DPR 29/01/1979 num. 24 art. 1 CORTE COST., DPR 31/03/1979 num. 94 art. 9, DPR 30/12/1980 num. 897 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)