Sez. 5, Sentenza n. 19838 del 12/10/2005 (Rv. 584511 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Impresa agricola - Opzione per l'applicazione del regime ordinario anzichè di quello speciale forfettizzato - Conseguenze - Cumulo dei due regimi fiscali - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI
In tema di IVA, deve sì riconoscersi all'impresa agricola, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la facoltà di opzione per l'applicazione del regime ordinario, anzichè di quello speciale forfettizzato, ma, una volta operata la scelta del regime di cui si chiede l'applicazione, allo stesso deve farsi esclusivo riferimento ai fini della regolamentazione del rapporto fiscale. Ciò in quanto: i due regimi fiscali presi in considerazione prevedono una diversa disciplina dei criteri di determinazione del reddito e degli obblighi contabili; il necessario regime unitario dell'imposta porta ragionevolmente ad escludere la liceità di un meccanismo che consentirebbe di cumulare due benefici, quello della detrazione forfettizzata del tributo assolto sugli acquisti ai sensi dell'art. 34 citato con quello connesso alla fatturazione in virtù dell'opzione per il regime ordinario.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)