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Sez. 5, Sentenza n. 12340 del 24/05/2006 (Rv. 590817 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Produttori agricoli - Regime speciale - Esercizio di più attività - Cooperativa agricola - Allevamento di animali e macellazione e vendita - Separazione delle attività - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590817-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

In tema di IVA, ai fini dell'applicazione dello speciale regime per i produttori agricoli di cui all'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nell'ambito di una stessa cooperativa agricola non è ipotizzabile la separazione di due attività rientranti entrambe nella definizione di "produzioni agricole" offerta dalla norma: l'attività di allevamento (prevista al secondo comma, lettera a) da quella di macellazione/vendita (contemplata, per le cooperative, alla successiva lettera c); per il "produttore" agricolo, l'attività - intesa in senso economico e giuridico - di allevamento è, infatti, finalizzata per sua natura alla vendita degli animali, sicché, nel caso di macellazione e trasformazione, l'attività di allevamento può concludersi nell'ambito della stessa impresa agricola, ancorché la lavorazione delle carni sia effettuata da terzi, trattandosi comunque di lavorazione accessoria e connessa all'attività principale. Non è quindi configurabile, da parte di una cooperativa agricola abilitata a trasformare i prodotti dell'allevamento per conto dei soci, un'attività di vendita delle carni fresche e insaccate separata da quella di allevamento, essendo l'attività di cessione finale l'unica rilevante ai fini dell'IVA, e considerando inoltre che, diversamente opinando, una siffatta separazione potrebbe incongruamente consentire al contribuente di cumulare la detrazione forfettizzata del tributo assolto sugli acquisti ex art. 34, primo comma, con quella conseguente alla fatturazione della "macellazione" o "lavorazione" di cui al successivo art. 36, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)