diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 230 del 12/01/1999 (Rv. 522197 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Violazione degli artt. 6 e 9 della legge n. 1 del 1991 in tema di intermediazione mobiliare - Sanzioni ex art. 13 stessa legge - Irrogazione - Presupposti - Concreto esercizio di attività di gestione patrimoniale per conto terzi da parte del destinatario della sanzione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522197-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

L'irrogazione di sanzioni amministrative ex art. 13, comma terzo della legge n. 1 del 1991 in tema di intermediazione mobiliare presuppone soltanto l'astratta configurabilità delle condotte tenute nello svolgimento di una delle attività autorizzate con riferimento all'inosservanza di doveri gravanti sul soggetto abilitato (art. 6) ed ai corrispondenti poteri degli organi di vigilanza (art. 9) sull'attività stessa, senza richiedere, in aggiunta, un concreto esercizio di gestione patrimoniale per conto terzi da parte del soggetto autorizzato. Ne consegue la legittimità dell'irrogazione delle sanzioni "de quibus" all'esito dello spirare del termine posto dai ricordati articoli per i necessari adempimenti nei confronti dell'organo di controllo, senza che assumano rilievo, per converso, l'eventuale, successiva attivazione del soggetto sanzionato ovvero le sue condizioni soggettive di particolare difficoltà nell'adempimento.

Riferimenti normativi: Legge 02/01/1991 num. 1 art. 6, Legge 02/01/1991 num. 1 art. 9, Legge 02/01/1991 num. 1 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)