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Sez. 2 - , Sentenza n. 26362 del 20/12/2016 (Rv. 642164 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA | Produzione di documenti da parte dell'Autorità opposta - Termine - Natura perentoria - Esclusione - Tempestività della costituzione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2016-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642164-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA

Nel procedimento di opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo (temperato dai poteri officiosi del giudice, ex art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1981), non prevede particolari sanzioni processuali (salvo quella, a carico dell'opponente, stabilita dal comma 5 del cit. art. 23) per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, poste in essere dal giudice (salvo quella della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza), sicché l’inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione (fissato, dall'art. 23, comma 2, l. cit., in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione), indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)