Sez. 3, Sentenza n. 3180 del 14/02/2006 (Rv. 592517 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Omessa specificazione di tutti i motivi di impugnazione - Nullità dell'atto di appello - Configurabilità - Omessa specificazione di uno o di alcuni motivi - Conseguenze - Inammissibilità degli stessi.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
L'inosservanza dell'onere della specificazione dei motivi di appello determina la nullità dell'atto di appello quando nessun capo della sentenza del primo giudice sia censurato con sufficiente specificazione, mentre si traduce nel divieto del giudice adito di estendere ad essi il proprio riesame se l'anzidetta omissione si riferisca soltanto ad alcuni capi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)