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Sez. 2, Sentenza n. 5068 del 05/04/2001 (Rv. 545606 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Inosservanza dell'onere di specificazione - Conseguenze - Inammissibilità - Configurabilità - Possibilità di sanatoria - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545606-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ

La disposizione dell'art.342 cod. proc. civ. che richiede la specificità dei motivi di appello, implica la necessità che la manifestazione volitiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame onde consentire all'appellato ed al giudice di valutare esattamente la portata di essa; l'inosservanza di tale onere determina l'inammissibilità dell'atto di appello la quale, pertanto, non può essere sanata da deduzioni successive né, tantomeno, da specificazioni contenute per la prima volta nella comparsa conclusionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)