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Sez. 2, Sentenza n. 1008 del 08/02/1996 (Rv. 495773 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Omessa specificazione dei motivi di impugnazione - Nullità dell'atto di appello - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495773-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ

L'inosservanza dell'onere della specificazione dei motivi di appello determina la nullità dell'atto di appello quando nessun capo della sentenza del primo giudice sia censurato con sufficiente specificazione ovvero si traduce nel divieto del giudice adito di estendere ad essi il proprio riesame se l'anzidetta omissione si riferisca soltanto ad alcuni capi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)