Sez. 3, Sentenza n. 17591 del 12/01/2006 Ud. (dep. 22/05/2006) Rv. 234302 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Reato di cui all'art. 163 D.Lgs. n. 490 del 1999 - Edificazione in zona dichiarata di notevole interesse pubblico senza autorizzazione paesaggistica - Rilascio di concessione in sanatoria - Effetti - Indicazione - Fattispecie relativa a concessione rilasciata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 20 gennaio 2004 n. 42.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)
In materia ambientale, il rilascio postumo di qualsiasi provvedimento avente efficacia autorizzatoria ai fini della tutela paesaggistica, avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 20 gennaio 2004 n. 42 e relativo a interventi per i quali non sia applicabile la speciale procedura dettata dal comma 36 dell'art. unico del D.Lgs. 15 dicembre 2004 n. 308, non produce l'estinzione del reato, ma ha il solo effetto di escludere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. (Fattispecie relativa a concessione in sanatoria rilasciata nel 2003 per la edificazione di una recinzione con pali di ferro nella fascia di rispetto della via Appia Antica, in ordine alla quale non era stata esercitata dalla Soprintendenza per i beni ambientali il potere di annullamento nei termini prescritti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/01/2004 num. 42 art. 146 com. 10 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/2004 num. 308 art. 1 com. 36 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)