Sez. U, Sentenza n. 288 del 26/04/2000 (Rv. 535986 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - IN GENERE | Sovvenzione - Controversie sulla spettanza e la quantificazione del beneficio - Devoluzione al giudice amministrativo.
TRASPORTI - PUBBLICI - CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - IN GENERE
In tema di obbligazioni a carico della P.A. fatte valere da soggetti privati con pretese dirette ad ottenere da essa contributi o sovvenzioni, l'Amministrazione, fino a quando non emana il provvedimento che la renda debitrice, non è titolare di un debito, correlativo ad un credito azionabile in sede giudiziaria, ma è titolare di un potere, in quanto tale incidente su un interesse legittimo. Sicché, in materia di sovvenzioni alle imprese esercenti il pubblico servizio di trasporto in regime di concessione, mentre le controversie attinenti alla spettanza ed alla qualificazione del beneficio sono devolute alla giurisdizione amministrativa (essendo al riguardo configurabili soltanto interessi legittimi del concessionario), una volta che l'erogazione sia stata disposta sorge un rapporto obbligatorio tra la P.A. ed il beneficiario, che è sostanzialmente regolato dalle norme del codice civile e le cui controversie debbono essere devolute alla cognizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1035 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)