Sez. U, Ordinanza n. 11649 del 29/07/2003 (Rv. 565489 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Contributi e sovvenzioni pubbliche - Provvidenze in favore di soggetti danneggiati da calamità naturali, ex art. 4 bis del D.L. n. 279 del 2000 - Controversie relative alla fase procedimentale anteriore all'emanazione del provvedimento attributivo del beneficio - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE
In materia di contributi e di sovvenzioni pubbliche, il privato vanta, nei confronti della pubblica amministrazione, una posizione sia di interesse legittimo, se la controversia attiene alla fase procedimentale anteriore all'emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, sia di diritto soggettivo, se la controversia concerne la successiva fase di erogazione del contributo. Ne consegue, con riguardo alle provvidenze in favore di soggetti danneggiati da eventi alluvionali, previste dall'art. 4 bis del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279 (convertito nella legge 11 dicembre 2000, n. 365), che la controversia attinente alla prima delle suddette fasi appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso, peraltro, che la norma citata, nel disporre che ai soggetti ivi indicati è assegnato un contributo a fondo perduto "fino al 100 per cento dell'entità dei danni subiti", assegna alla p.a. un ampio potere discrezionale, evidentemente correlato alle disponibilità finanziarie.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/10/2000 num. 279 art. 4 bis, Legge 11/12/2000 num. 365 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)