Sez. 3, Sentenza n. 3632 del 03/05/1990 (Rv. 466960 - 01)
LOCAZIONI - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO - MANCATA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ - OPPOSIZIONE DEL CONDUTTORE - ALL'ESECUZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - OMESSA RICHIESTA AL PRETORE DELLA FISSAZIONE DELLA DATA DELLA ESECUZIONE - OPPOSIZIONE DEL CONDUTTORE - AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
LOCAZIONI - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO - MANCATA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ - OPPOSIZIONE DEL CONDUTTORE - ALL'ESECUZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - OMESSA RICHIESTA AL PRETORE DELLA FISSAZIONE DELLA DATA DELLA ESECUZIONE - OPPOSIZIONE DEL CONDUTTORE - AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Qualora il conduttore, nei cui confronti sia stata promossa l'Azione esecutiva di rilascio, proponga opposizione, contestualmente deducendo la mancata corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, ai sensi del penultimo comma dell'art. 69 della legge n. 392 del 1978, e l'omessa richiesta al pretore della fissazione della data dell'esecuzione, ai sensi del primo comma dell'art. 12 del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n. 94, la prima contestazione, riguardando direttamente l'Esercizio dell'Azione esecutiva di rilascio, configura un'opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., mentre la seconda si inquadra tra le opposizioni agli Atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., le quali attengono alla legalità del processo esecutivo come tale, i cui singoli Atti sono assoggettati unicamente al potere di revoca o di modifica da parte del giudice dell'esecuzione. Ne consegue che la sentenza di primo grado che abbia pronunziato su entrambe è soggetta ad appello solo per la parte relativa all'opposizione all'esecuzione, restando impugnabile con il ricorso per Cassazione (art. 618 cod. proc. civ. in relazione all'art. 111 cost.) per la decisione concernente l'opposizione agli Atti esecutivi. (V 5531/86, mass n 448048; (V 2735/85, mass n 440508; (V 1289/85, mass n 439382).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 12 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)