Sez. L, Sentenza n. 2279 del 06/06/1975 (Rv. 376102 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - LAVORO AGRICOLO - RISCHIO DI FOLGORAZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - LAVORO AGRICOLO - RISCHIO DI FOLGORAZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Nel lavoro agricolo, il rischio di folgorazione per caduta di fulmine, normalmente generico, puo assumere il carattere di rischio specifico, ovvero aggravato a causa del lavoro medesimo o delle condizioni in cui questo si svolge, e dare quindi origine ad infortunio indennizzabile, soltanto quando l'esposizione del lavoratore a detto rischio avvenga, in dipendenza diretta o per ragione dell'attivita svolta, in misura diversa e piu grave rispetto a qualsiasi altra persona che si trovi nelle stesse condizioni di tempo e di luogo. (nella specie un lavoratore agricolo, sorpreso dal temporale durante la mietitura, aveva sospeso il lavoro e si era riparato dalla pioggia con un ombrello, rimanendo colpito da fulmine attratto dal puntale dell'ombrello. I giudici del merito, accertato che l'evento si era verificato in zona di aperta campagna e lontana dal posto di lavoro, ove, del resto, erano stati lasciati gli attrezzi agricoli, avevano escluso l'indennizzabilita dello infortunio. La SC ha ritenuto corretta la decisione, enunciando il principio di cui sopra). (V 307/73, mass n 362202; 256/70, mass n 345097).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 23/08/1917 num. 1450 art. 2, Decr. Legge Luogoten. 23/08/1917 num. 1450 art. 3, Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 210, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)