diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 12479 del 07/07/2004 (Rv. 574275 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Carattere cosiddetto " chiuso" - Conseguenze - Produzione di nuovi documenti - Divieto - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574275-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di rinvio, dato il carattere "chiuso" del relativo procedimento, che comporta che la controversia deve essere riproposta nello stato di istruzione nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, non è consentita la produzione di nuovi documenti, salvo che fatti sopravvenuti o la stessa sentenza di cassazione rendano necessaria un'ulteriore attività probatoria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che legittimamente il giudice di rinvio non avesse ritenuto ammissibile una produzione documentale già effettuabile nelle precedenti fasi di merito, in quanto attinente alla problematica dibattuta dalle parti fin dall'inizio, avente ad oggetto la falsità o meno della dichiarazione di impossibilità di sottoscrivere resa da una delle parti in relazione agli atti notarili ai quali aveva preso parte dichiarandosi analfabeta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)