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Sez. 5, Sentenza n. 9224 del 18/04/2007 (Rv. 597066 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Contenzioso tributario - Cassazione con rinvio al giudice di appello - Giudizio di rinvio - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Condizioni - Impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore - Attinenza a domande ed eccezioni già proposte - Necessità - Ampliamento della materia del contendere - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597066-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il principio secondo cui, nel giudizio di merito a seguito di cassazione con rinvio, il divieto di produrre nuove prove o depositare nuovi documenti non opera qualora si tratti di documenti che sia stato impossibile produrre in precedenza per causa di forza maggiore, incontra un limite nel caso in cui le parti vengano rimesse dinanzi al giudice di appello: nel giudizio di secondo grado, infatti, la facoltà di produrre nuovi documenti, prevista in via generale dall'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non può essere esercitata in contrasto con l'art. 57, il quale, escludendo l'introduzione di eccezioni o tematiche nuove, non consente l'ampliamento della materia del contendere neppure attraverso la produzione di documenti, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi ammessa soltanto a supporto di pretese e considerazioni già svolte, e non anche qualora determini la necessità di ulteriori contestazioni e deduzioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)