Sez. 1, Sentenza n. 10447 del 24/02/2009 Cc. (dep. 09/03/2009) Rv. 242904 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Competenza nelle more della celebrazione del giudizio di appello - Individuazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
Competente a disporre la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare (nella specie a norma dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen.), nelle more del giudizio di appello, dopo la trasmissione degli atti da parte del giudice di primo grado, è il giudice di secondo grado, anche se il decreto di citazione a giudizio non sia stato ancora emesso. (Nella specie la Corte ha precisato anche che per "giudice competente" si intende sempre l'organo giudiziario, escluso ogni riferimento alle persone fisiche che siano eventualmente chiamate a comporre il collegio, anche nel caso in questione, relativo a sospensione per dibattimento particolarmente complesso, essendo riferibile il principio dell'immutabilità del giudice, che si riferisce anche alle persone fisiche dell'organo collegiale, soltanto alla deliberazione della sentenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)