Sez. 6, Sentenza n. 28560 del 26/06/2009 Cc. (dep. 13/07/2009) Rv. 244424 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Competenza a decidere nelle more del giudizio d'appello - Individuazione - Avvenuta trasmissione degli atti - Giudice d'appello.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
La competenza a disporre la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare (nella specie per la particolare complessità del dibattimento) spetta, nelle more del giudizio di appello e dopo la trasmissione degli atti da parte del giudice di primo grado, al giudice di secondo grado, pur se ancora pendenti, per taluni degli imputati, i termini d'impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)