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Sez. 5, Sentenza n. 22648 del 02/12/2004 (Rv. 578298 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Regolamento comunale in materia di applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani - Ricorso per cassazione - Censure comportanti l'esame dello stato - Mancata trascrizione o allegazione delle norme del regolamento invocate - Conseguenze - Inammissibilità dello stesso - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578298-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la applicazione della Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) per violazione di regolamento comunale di un Comune, ove siano sollevate censure che comportino l'esame di detto regolamento, è necessario, per il principio di autosufficienza del ricorso, che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie, il principio "iura novit curia", e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali tra i doveri del giudice che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (Fattispecie relativa al Regolamento del Comune di Forlì, approvato con delibera consiliare in data 30 giugno 1994, n. 248, per l'applicazione della TARSU).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)