Sez. L, Sentenza n. 13711 del 12/06/2007 (Rv. 597658 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Delibera sindacale attributiva a personale comunale di funzioni dirigenziali - Contenuto organizzativo del provvedimento - Interpretazione - Onere del ricorrente di indicare il contenuto dell'atto contestato - Violazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE
L'interpretazione della deliberazione del sindaco di un comune avente contenuto meramente organizzativo è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio motivazionale. Il controllo sull'interpretazione rimesso alla Corte di cassazione presuppone che la Corte stessa mediante la lettura del solo ricorso possa effettuare un confronto tra il contenuto dell'atto contestato e la lettura datane dal giudice del merito; pertanto, ove non riporti il contenuto della deliberazione sindacale contestata il ricorso è privo del requisito dell'autosufficienza e deve essere dichiarato inammissibile (Nel caso di specie la Corte ha dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza il ricorso della segreteria provinciale di una associazione sindacale del pubblico impiego che censurava la sentenza di merito che aveva escluso il carattere antisindacale del comportamento di un comune che con successive deliberazioni sindacali aveva deliberato l'attribuzione di funzioni dirigenziali a propri dipendenti senza previa informazione alle organizzazioni sindacali e senza attivazione della fase di concertazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)