Sez. 1, Sentenza n. 2770 del 23/06/1986 Cc. (dep. 30/07/1986) Rv. 173462 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - OBBLIGATORI - IN GENERE - ORDINANZA DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DELLA CUSTODIA IN CARCERE CON GLI ARRESTI DOMICILIARI - MOTIVAZIONE - VALUTAZIONE DI UNO DEI TRE PERICOLI PREVISTI DALL'ART. 254, SECONDO COMMA COD. PROC. PEN. - SUFFICIENZA.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - OBBLIGATORI - IN GENERE - ORDINANZA DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DELLA CUSTODIA IN CARCERE CON GLI ARRESTI DOMICILIARI - MOTIVAZIONE - VALUTAZIONE DI UNO DEI TRE PERICOLI PREVISTI DALL'ART. 254, SECONDO COMMA COD. PROC. PEN. - SUFFICIENZA.*
In tema di reati per i quali l'emissione del mandato di cattura, è obbligatoria, la sostituzione, a norma dell'art. 254 bis cod. proc. pen.; della custodia in carcere con gli arresti domiciliari è consentita quando risulti evidente che non sussistano le ragioni indicate nel secondo comma dell'art. 254 cod. proc. pen. e cioè quelle consistenti nel pericolo di fuga dell'imputato, del pericolo di inquinamento delle prove, o della pericolosità dell'imputato in rapporto alle esigenze di tutela della collettività. Ne consegue che è sufficiente la valutazione di uno dei tre suddetti pericoli per suffragare il rigetto della richiesta di arresti domiciliari, senza necessità di esaminare altre ragioni. (Conf mass n 166351).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 bis com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)