Sez. 1, Sentenza n. 1857 del 24/03/1982 (Rv. 419701 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE AD UNO DEI CONIUGI - ISTANZA DELL'ALTRO PER OTTENERE L'OSSERVANZA DEL PROVVEDIMENTO - COMPETENZA - DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI - DECISIONE - DECRETO AVENTE NATURA ORDINATORIA - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL DECRETO EMESSO DALLA CORTE DI APPELLO A SEGUITO DI RECLAMO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE AD UNO DEI CONIUGI - ISTANZA DELL'ALTRO PER OTTENERE L'OSSERVANZA DEL PROVVEDIMENTO - COMPETENZA - DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI - DECISIONE - DECRETO AVENTE NATURA ORDINATORIA - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL DECRETO EMESSO DALLA CORTE DI APPELLO A SEGUITO DI RECLAMO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
L'istanza diretta a conseguire, a carico del coniuge affidatario del figlio minore, l'osservanza delle Disposizioni in precedenza dettate dal giudice della separazione personale, con riguardo alla regolamentazione delle visite del coniuge non affidatario, spetta alla cognizione del tribunale per i minorenni, non del tribunale ordinario, tenuto conto della stretta connessione fra affidamento dei figli minori ed Esercizio della potestà dei genitori, nonché della generale devoluzione della relativa materia al giudice specializzato, dopo che il tribunale ordinario abbia esaurito le proprie attribuzioni in proposito con la pronuncia della separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale. Sull'istanza medesima il tribunale per i minorenni, e la Corte d'appello, Sezione per i minorenni, in Sede di reclamo avverso la pronuncia del tribunale, decidono, con rito camerale ed in Sede di volontaria giurisdizione, con decreto avente natura meramente ordinatoria, con la conseguenza che il decreto stesso, pronunciato dalla Corte d'appello, non è impugnabile con ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, salvo che per la parte in cui, definendo le suddette questioni di rito e di Competenza, assuma natura sostanziale di sentenza. (V 6546/80, mass n 410333; (V 3930/80, mass n 407823; (V 5943/79, mass n 402614; (V 1941/79, mass n 398342).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)