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Sez. 1, Sentenza n. 2431 del 20/02/2002 (Rv. 552363 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Giudizio di appello - Integrazione del contraddittorio - Ordinanza - Udienza di comparizione - Indicazione - Mancata fissazione del termine per la notificazione - Conseguenze - Termine iniziale di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ. - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552363-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

In tema di litisconsorzio necessario, qualora il giudice d'appello si limiti ad ordinare l'integrazione del contraddittorio senza, peraltro, indicare il termine perentorio entro il quale la relativa notificazione debba avvenire, detto termine può legittimamente individuarsi in quello indicato dall'art. 163 bis cod. proc. civ., da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio, sempre che detto termine non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione, giusta il disposto dell'art. 307, comma terzo, ultimo inciso del codice di rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)