Sez. 1, Sentenza n. 148 del 08/01/1966 (Rv. 320289 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - IUS SUPERVENIENS - QUESTIONE INTERTEMPORALE IN RELAZIONE ALL'INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ACCERTAMENTO ANALITICO - IMPOSTE DIRETTE.*
TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - IUS SUPERVENIENS - QUESTIONE INTERTEMPORALE IN RELAZIONE ALL'INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ACCERTAMENTO ANALITICO - IMPOSTE DIRETTE.*
Il principio legislativo, che impone la motivazione dell'avviso di accertamento, non puo avere efficacia retroattiva ed essere implicato ad accertamenti notificati anteriormente all'entrata in vigore della l. 1 gennaio 1956, n. 1, anche se il giudizio dinanzi alle commissioni distrettuali si sia svolto quando gia la suddetta legge era entrata in vigore e, quindi, piu non sussisteva il potere di nuovo accertamento da parte della commissione stessa. In effetti, sia che si consideri la natura processuale dello avviso di accertamento, sia che si inquadri la questione dal punto di vista della Forma prevista a pena di nullita per tale atto, deve applicarsi il principio tempus regit actum, che regola gli Atti processuali ed i requisiti di Forma di qualsiasi atto giuridico. Se i successivi mutamenti legislativi non possono caducare l'atto processuale o l'atto formale posti in essere secondo i canoni della legge precedente, anche ove detti Atti debbano spiegare efficacia sotto il nuovo regime legislativo, a maggior ragione sara irrilevante la novatio legis che riguardi soltanto un presupposto logico della cessata regolamentazione dell'atto processuale o formale, e cioe, nella specie, il potere diretto di accertamento, conferito alla commissione di prima istanza.*
Riferimenti normativi: Legge 05/01/1956 num. 1 art. 1, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)