Sez. U, Sentenza n. 2094 del 18/07/1973 (Rv. 365273 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE ED ONERE DELLA PROVA - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N 1 DEL 1956 - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - PORTATA DEL PRINCIPIO DELLA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE ED ONERE DELLA PROVA - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N 1 DEL 1956 - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - PORTATA DEL PRINCIPIO DELLA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.*
L'art 3 legge 20 marzo 1865 n 2248 allegato e sull'abolizione del contenzioso amministrativo stabilisce l'Obbligo della motivazione non per tutti gli Atti amministrativi, ma solo per quelli che hanno natura di provvedimenti decisori a conclusione di procedimenti contenziosi amministrativi. L'accertamento tributario non costituisce provvedimento decisorio nei sensi suddetti ed in relazione ad esso non puo affermarsi l'Obbligo di motivazione prima della entrata in vigore della legge 5 gennaio 1956 n 1. (V 1770/69, mass n 340832; 2829/68, mass n 335498; (V 148/66, mass n 320289).*
Riferimenti normativi: Legge 05/01/1956 num. 1 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)