diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4502 del 15/05/1996 (Rv. 497613 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Inammissibilità dell'impugnazione per tardiva proposizione - Mancata rilevazione da parte del giudice del merito - Rilevabilità in Cassazione - Conseguenze - Rigetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado.
Stato
decisa il 1996-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497613-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ

L'inammissibilità dell'appello (nella specie, per tardiva proposizione dello stesso) non rilevata dal giudice del merito può essere dichiarata in sede di legittimità e la relativa declaratoria travolge il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di secondo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)