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Sez. 1, Sentenza n. 7915 del 06/08/1990 (Rv. 468609 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - PREVIE INFORMAZIONI ED ATTIVITÀ ISTRUTTORIA - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468609-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - PREVIE INFORMAZIONI ED ATTIVITÀ ISTRUTTORIA - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO - ESCLUSIONE.*

In materia di giudizio di ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, la locuzione "assunte le informazioni del caso", contenuta nell'art. 274, comma secondo, cod. civ., non implica un Obbligo per il giudice di merito di acquisire dette informazioni e di svolgere attività istruttoria, essendo rimesso alla sua valutazione discrezionale il giudizio sull'opportunità di svolgere un'inchiesta, la cui natura resta integrativa ed eventuale. (Conf 1476/87, mass n 450914; (Conf 2671/83, mass n 427551).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)