Sez. 1, Sentenza n. 1476 del 11/02/1987 (Rv. 450914 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALI - DICHIARAZIONI GIUDIZIALI DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - ART. 274, SECONDO COMMA, COD. CIV. - LOCAZIONE "ASSUNTE LE INFORMAZIONI DEL CASO" - PORTATA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALI - DICHIARAZIONI GIUDIZIALI DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - ART. 274, SECONDO COMMA, COD. CIV. - LOCAZIONE "ASSUNTE LE INFORMAZIONI DEL CASO" - PORTATA.*
In materia di giudizio di ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, la locuzione "assunte le informazioni del caso", contenuta nell'art. 274, secondo comma, cod. civ., non significa che il tribunale ha l'Obbligo di assumere le informazioni né di svolgere attività istruttoria atteso che, stante la natura sommaria di tale fase del giudizio, è rimessa al giudice la valutazione della relativa opportunità.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)