Sez. 1, Sentenza n. 2671 del 19/04/1983 (Rv. 427551 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - INDAGINE E VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI EMERSI - POTERI DEL GIUDICE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - INDAGINE E VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI EMERSI - POTERI DEL GIUDICE.*
In Sede di giudizio di ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, l'indagine e la valutazione degli elementi emersi devono essere limitate al livello della probabilità e non della certezza e, quindi, anche l'istruttoria può essere sommaria. Non viola, pertanto, le norme che disciplinano detto procedimento preliminare, il giudice che desuma le specifiche circostanze da quanto dichiarato dall'una e dall'altra parte, senza estendere ulteriormente l'indagine, quando, ritenga, con motivazione logica e congrua che gli elementi raccolti siano già sufficienti a giustificare l'inizio del giudizio di cognizione piena. (V 172/83, mass n 417853; (V 1626/81, mass n 412298).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)