Sez. 1, Sentenza n. 5096 del 19/04/2000 (Rv. 535859 - 01)
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO | Indennità di asservimento - Determinazione - Criteri - Individuazione - Criteri ex art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento.
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO
L'indennità di asservimento di un fondo, dovuta per effetto della costituzione di una servitù di elettrodotto, deve essere determinata secondo i criteri previsti dall'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 359 del 1992, che costituisce norma di grande riforma economico - sociale, e principio generale in materia di indennizzo espropriativo, e, come tale, derogabile solo in presenza di situazioni la cui peculiarità le sottrae alla disciplina comune, tenuto conto, oltretutto, che risulterebbe ingiustificata l'attribuzione di un indennizzo per l'asservimento maggiore di quello spettante per l'integrale ablazione. Ne consegue che è ingiustificata la distinzione di profili indennitari in senso stretto e risarcitori nella medesima indennità, con applicazione del citato art. 5 bis alla sola indennità per l'area occupata stabilmente, e della normativa speciale di cui all'art. 123 del R.D. n. 1775 del 1933 - che, peraltro, non detta propri criteri di stima del valore del bene - per le altre voci, dovendo, al contrario, l'art. 5 bis regolare anche quelle componenti dell'indennità che attengono alla diminuzione di valore del fondo, alla fascia di transito e relativa fascia di rispetto.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST., Legge 08/09/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)