diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 253 del 11/01/1999 Cc. (dep. 15/02/1999) Rv. 212642 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istanza di ammissione al gratuito patrocinio - Dichiarazione di inammissibilità da parte del Tribunale di sorveglianza - Ricorso - Giudice competente - Indicazione.
Stato
decisa il 1999-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212642-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il ricorso avverso il decreto di rigetto dell'istanza di gratuito patrocinio deve, ai sensi dell'art.6 della legge 30 luglio 1990, n.217, essere proposto dinanzi allo stesso ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha rigettato l'istanza e tale norma è operante anche quando si tratti di provvedimenti emessi dal Tribunale di sorveglianza. Ne consegue che il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale di sorveglianza, deve essere proposto davanti allo stesso tribunale di sorveglianza, e non alla Corte di Appello, non potendo il primo considerarsi ufficio giudiziario "appartenente" alla seconda, perché, pur avendo con essa in comune il medesimo ambito territoriale di giurisdizione, ne è del tutto distinto e separato.

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 15 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 98, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 98

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)